Studio Innocenti Elisabetta
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🖍️Registro titolari effettivi: si attendono le regole MIMIT per la riattivazione
📍 Assemblee a distanza: le regole dal 1 ottobre
Dal 1° ottobre 2026 termina definitivamente il regime speciale introdotto durante l’emergenza Covid per lo svolgimento delle assemblee societarie a distanza.
Dal 1 ottobre prima di predisporre una convocazione, è molto semplice:
1) individuare se è S.r.l. o S.p.A.;
2) leggere esattamente la clausola statutaria sull’assemblea;
3) verificare se si vuole indicare un luogo fisico oppure fare un’assemblea esclusivamente telematica;
4) verificare se si tratta eventualmente di una totalitaria.
Per le società a responsabilità limitata resta possibile svolgere l’assemblea con tutti o alcuni dei partecipanti collegati mediante strumenti di telecomunicazione, anche quando lo statuto non contiene una specifica clausola che autorizzi l’utilizzo di collegamenti audio o video.
In sostanza, nelle Srl l’assenza di una previsione statutaria non impedisce, di per sé, lo svolgimento dell’assemblea a distanza.
📍Più rigorosa la disciplina applicabile alle società per azioni.
Nelle Spa, per consentire ai soci di intervenire in assemblea mediante collegamento audio o video è necessaria, in via ordinaria, un’apposita previsione contenuta nello statuto.
In mancanza di tale clausola, i soci devono quindi partecipare fisicamente all’assemblea.
⛔️ Regime forfettario e Srl del familiare: si perde se si fattura alla società.
La causa di esclusione può scattare quando esistono controllo diretto o indiretto della Srl e attività riconducibili, soprattutto se la società deduce i costi di fatture ricevute
La causa di esclusione opera, pertanto, quando il contribuente forfettario cede beni o presta servizi alla Srl controllata e la società deduce dalla propria base imponibile i relativi costi.
🖍️Prestito di un privato a una Srl: la ritenuta del 26% sugli interessi
La ritenuta del 26% sugli interessi corrisposti da una Srl a una persona fisica che ha prestato denaro alla società è a titolo di acconto e non di imposta.
Il percettore (persona fisica appunto) deve dichiarare gli interessi nel modello Redditi Persone fisiche, indicandoli nel quadro RL, rigo RL2.
La regola vale anche quando la persona fisica che concede il finanziamento non è socia della Srl e agisce a titolo privato.
‼️L'obbligo di applicare la ritenuta del 26% a titolo di acconto sussiste non soltanto quando la corresponsione degli interessi è effettivamente dovuta, ma anche quando è presunta dalla legge. Tale aspetto è stato chiarito dalla Cassazione con Sentenza n. 15869/2009.
🆕Credito d'imposta gasolio 2026: ampliamento al trasporto persone.
📌Nuovo decreto MIT correttivo in GU: il credito per il gasolio del settore autotrasporti riguarderà anche il trasporto persone e noleggio autobus.
E' stato predisposto e pubblicato il 26 settembre in Gazzetta Ufficiale il decreto MIT 26 agosto 2026 che estende il contributo straordinario anche alle imprese di trasporto persone e noleggio autobus con conducente euro V e VI.
L'istanza è presentata dalle imprese esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'indirizzo:
* http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it
E’ riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (mesi prorogati fino ad agosto 2026) rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
03/10/2026
📌Gli aiuti di Stato fiscali vanno nel rigo RS401 del modello REDDITI 2026
L'indicazione è richiesta dall'Agenzia delle Entrate ai fini della registrazione
nell'RNA.
Il prospetto sugli aiuti di Stato del modello
REDDITI 2026, che non ha subìto modifiche rispetto allo scorso anno, deve essere pertanto compilato dai soggetti che hanno beneficiato nel 2025 di aiuti fiscali automatici o semiautomatici, anche in caso di aiuti maturati nel 2025 ma non fruiti nel medesimo periodo (in sostanza, il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione).
Non vanno quindi indicati aiuti di Stato e aiuti de minimis fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi.
👨⚖️ Secondo l’ordinanza n. 26020 della Corte di Cassazione: il rilascio del visto di conformità da parte di un professionista non ancora inserito nell’elenco dei soggetti abilitati della DRE
non determina automaticamente il disconoscimento dell'utilizzo in compensazione del credito.
Il visto assolve a una funzione di controllo anticipato sulla correttezza dei dati dichiarativi.
La sua mancanza o irregolarità non è sufficiente, da sola, a rendere indebita la compensazione di un credito esistente e spettante.
La valutazione deve riguardare gli effetti concreti prodotti dalla violazione, senza limitarsi alla difformità rispetto all’adempimento prescritto.
Per attribuire alla violazione carattere sostanziale, non basta riscontrare l’inosservanza della prescrizione formale: occorre verificare se essa abbia inciso sulla determinazione del tributo, sul versamento o sull’esercizio dei poteri di controllo dell’Amministrazione.
📍La gestione del CPB passa attraverso il modello REDDITI 2026
Adesione e determinazione del reddito concordato vanno effettuate in dichiarazione
Il modello REDDITI 2026 assume rilevanza, ai fini del CPB, sotto due profili:
- da un lato, deve essere utilizzato per formalizzare l’adesione al CPB 2026-2027, attraverso la compilazione del modello CPB, che può essere trasmesso congiuntamente alla dichiarazione dei redditi, o in forma autonoma, allegando il frontespizio del modello REDDITI;
- dall’altro lato, consente il calcolo delle imposte dovute dai soggetti che nel 2025 hanno applicato il CPB, attraverso la compilazione del quadro CP.
Tale duplice funzione può essere utilizzata contemporaneamente dai contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e che intendono rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027; tali soggetti dovranno infatti compilare sia il quadro CP (relativamente al periodo di imposta 2025 oggetto di concordato), sia il modello CPB (per aderire al CPB 2026-2027).
�Diversamente, i contribuenti che:�- hanno optato per il CPB 2025-2026, sono interessati esclusivamente alla compilazione del quadro CP;�- non hanno applicato il CPB nel 2025, e intendono aderire al CPB 2026-2027, compilano solo il modello CPB.
02/10/2026
➡️Imu i controlli dei Comuni.
Ai fini dell’esenzione da IMU dell’abitazione principale, i Comuni possono verificare attraverso
numerosi strumenti di controllo i necessari requisiti relativi:
- alla “residenza anagrafica”: per cui è sufficiente l’accesso alle banche dati anagrafiche
- alla “dimora abituale”: che richiede una valutazione fondata sull’incrocio di banche dati e altre fonti informative (ed il cui eventuale disconoscimento è soggetto a contraddittorio preventivo obbligatorio, ex
art. 6-bis, L. n. 212/2000).
In relazione a quest’ultimo controllo, la Fondazione IFEL ha pubblicato un vademecum che analizza detti
strumenti di controllo (tra cui TARI, utenze elettriche/gas/acqua, dichiarazioni dei redditi, atti del registro, sede di lavoro, scuola dei figli, medico di base, social media, ecc.).
In particolare, si suggerisce i seguenti criteri di selezione delle posizioni da verificare:
✓ nuclei familiari: nucleo composto da 1 sola persona che risulti proprietarie di almeno 1 immobile abitativo
nel Comune
✓ utenze: sono da privilegiare le situazioni in cui si presentano consumi annui inferiori alle seguenti soglie:
per utenza elettrica < spesa €. 210; per gas: spesa < €. 250; per consumi elettrici: < 700 kWh.
📍La gestione del CPB passa attraverso il modello REDDITI 2026: Adesione e determinazione del reddito concordato vanno effettuate in dichiarazione.
Il modello REDDITI 2026 assume rilevanza, ai fini del CPB, sotto due profili:
- da un lato, deve essere utilizzato per formalizzare l’adesione al CPB 2026-2027, attraverso la compilazione del modello CPB, che può essere trasmesso congiuntamente alla dichiarazione dei redditi, o in forma autonoma, allegando il frontespizio del modello REDDITI;
- dall’altro lato, consente il calcolo delle imposte dovute dai soggetti che nel 2025 hanno applicato il CPB, attraverso la compilazione del quadro CP.
Tale duplice funzione può essere utilizzata contemporaneamente dai contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e che intendono rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027; tali soggetti dovranno infatti compilare sia il quadro CP (relativamente al periodo di imposta 2025 oggetto di concordato), sia il modello CPB (per aderire al CPB 2026-2027).
�Diversamente, i contribuenti che:�- hanno optato per il CPB 2025-2026, sono interessati esclusivamente alla compilazione del quadro CP;�- non hanno applicato il CPB nel 2025, e intendono aderire al CPB 2026-2027, compilano solo il modello CPB.
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