Studio Naiade Risarcimenti

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Patrocinatore stragiudiziale · dalla parte del danneggiato. Perito Assicurativo Ruolo CONSAP, laureato in Giurisprudenza. Compenso a risultato, nessun anticipo.

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Photos from Studio Naiade Risarcimenti's post 17/09/2026

«Ha perso la causa per colpa dell'avvocato.» Me lo dicono spesso. Poi chiedo: e quella causa, come sarebbe finita? Silenzio.

A Napoli una signora investita in bici ha perso la causa: l'avvocato, dicono gli atti, non si è più presentato. Gli ha fatto causa e ha perso di nuovo: nessuna prova che, con un difensore diligente, avrebbe vinto (Trib. Napoli, VIII civ., sent. n. 946/2017, decisa il 20 gennaio 2017). Nola 2026: stessa fine, stesso motivo (Trib. Nola, I civ., sent. n. 3063/2026 del 13 luglio 2026).

La Cassazione lo chiama «processo nel processo»: la causa persa si rifà sulla carta (Cass. Sez. III, ord. n. 25778 del 14 ottobre 2019).

E a voi, l'hanno mai spiegato?

Le immagini di questo carosello sono illustrazioni generate con intelligenza artificiale e rappresentano situazioni-tipo: non sono fotografie né ricostruzioni di fatti reali. I testi sono redatti con il supporto di strumenti di IA e sottoposti a revisione umana dal titolare dello Studio, che ne assume la responsabilità editoriale.

Photos from Studio Naiade Risarcimenti's post 15/09/2026

Cade un albero sull'auto e la prima cosa che si pensa è: scrivo al Comune. Spesso è l'indirizzo sbagliato.

Paga chi ha la pianta in custodia. Se l'albero stava su un terreno privato, risponde il proprietario del terreno, anche se il tronco è finito sulla strada comunale (Cass. Sez. III n. 34603 dell'11.12.2023).

E «c'era vento» non libera nessuno: servono i dati della stazione meteo di quella zona (Cass. Sez. III n. 24158 del 28.07.2026). In una causa a 53 km/h il vento non è stato riconosciuto come caso fortuito, in un'altra a 62 km/h sì.

Prima di telefonare a chiunque: fotografate l'albero, il punto dove stava e il terreno.

E a voi, è mai caduto qualcosa sull'auto?

Le immagini di questo carosello sono illustrazioni generate con intelligenza artificiale e rappresentano situazioni-tipo: non sono fotografie né ricostruzioni di fatti reali. I testi sono redatti con il supporto di strumenti di IA e sottoposti a revisione umana dal titolare dello Studio, che ne assume la responsabilità editoriale.

Photos from Studio Naiade Risarcimenti's post 11/09/2026

Una signora ricoverata per un infarto si sta riprendendo, dimissione fissata per l'indomani. I medici decidono un esame di controllo al cuore. Durante la procedura una complicanza la uccide.

Il consulente del giudice: quell'esame «non trovava giustificazione». Eppure la famiglia ha perso la causa (Tribunale di Brindisi, sentenza n. 833/2026 del 5 giugno 2026). Perché? L'esame aveva trovato un difetto da correggere, e senza correzione la paziente sarebbe morta comunque. Senza la prova che proprio l'errore ha causato la morte, niente risarcimento.

Sette anni di attesa, e ognuno paga il proprio avvocato. Prima di fare causa a un ospedale, fate leggere la cartella a chi cerca il legame tra errore e danno. Vi hanno mai detto «è stata una complicanza»?

Le immagini di questo carosello sono illustrazioni generate con intelligenza artificiale e rappresentano situazioni-tipo: non sono fotografie né ricostruzioni di fatti reali. I testi sono redatti con il supporto di strumenti di IA e sottoposti a revisione umana dal titolare dello Studio, che ne assume la responsabilità editoriale.

Photos from Studio Naiade Risarcimenti's post 08/09/2026

Mi capita spesso di sentirlo: «sono caduto per una buca e il Comune non risponde nemmeno». Una signora ha fatto causa e ha vinto: Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 2874/2026, pubblicata il 3 settembre 2026. Il marciapiede è del Comune e, se ci cadi, risponde lui, salvo che provi il caso fortuito (art. 2051 c.c.). La buca e la caduta le devi provare tu: lei aveva un passante, le foto, il referto.

Ma il giudice le ha negato due voci: il danno morale, senza prova di una sofferenza oltre quella già nel danno biologico, e le spese mediche, mai descritte nell'atto. Quello che non chiedi e non provi, non arriva. Vi è mai capitato? Avete fotografato la buca?

Le immagini di questo carosello sono illustrazioni generate con intelligenza artificiale e rappresentano situazioni-tipo: non sono fotografie né ricostruzioni di fatti reali. I testi sono redatti con il supporto di strumenti di IA e sottoposti a revisione umana dal titolare dello Studio, che ne assume la responsabilità editoriale.

Photos from Studio Naiade Risarcimenti's post 04/09/2026

Martedì abbiamo scritto che «fermarsi un attimo» non basta. Oggi vi raccontiamo un caso deciso davvero, quest'estate, in Cassazione.

Un taxi urta un ciclista sulla ciclabile. Il conducente scende, se la prende col ferito, controlla i danni della propria auto e riparte. Il ciclista riporta la frattura di una scapola. Il primo giudice assolve: urto minimo, non poteva accorgersene. La Cassazione annulla: se sei sceso a controllare l'auto, dell'urto ti eri accorto eccome (Cass. pen., Sez. IV, n. 27595/2026). Il processo si rifarà davanti a un altro giudice.

La lezione, per chi viene investito, è una: quello che il conducente fa nei primi istanti conta più di quello che dichiara dopo.

Le immagini di questo carosello sono illustrazioni generate con intelligenza artificiale: non sono fotografie né ricostruzioni dei fatti di causa. Testi redatti con il supporto di strumenti di IA e sottoposti a revisione umana dal titolare dello Studio.

Photos from Studio Naiade Risarcimenti's post 02/09/2026

«Si è fermato un attimo, ha detto due parole ed è ripartito.»

Ce lo sentiamo dire spesso, e chi lo racconta pensa che non sia successo niente. Per la legge, invece, quella è fuga: bisogna restare il tempo necessario a vedere le conseguenze, prestare aiuto e farsi identificare (Cass. pen., ordinanza n. 13817/2026).

Non basta neanche dire «non me ne sono accorto»: conta l'urto che poteva far male a qualcuno, non il danno accertato dopo (Cass. pen. n. 32793/2024). E non basta che sia arrivato qualcun altro: si è liberi dall'obbligo di soccorso solo se l'aiuto è già stato prestato davvero e in modo adeguato (Cass. pen. n. 8286/2024).

Se ti è successo, raccontacelo per intero: i dettagli che sembrano piccoli quasi mai lo sono.

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Photos from Studio Naiade Risarcimenti's post 31/08/2026

Dieci minuti di grandine su Cremona, venerdì scorso, e l'auto sembra un campo da golf.

In questi giorni sentirò la solita frase: «Tranquillo, ho la polizza eventi atmosferici». Poi arriva la risposta della compagnia, e spuntano la franchigia, lo scoperto, e quella riga sul fenomeno che «non risulta eccezionale».

Una cosa la dico subito: franchigia e scoperto non sono un imbroglio, sono scritti nel contratto e sono legittimi. Il punto è un altro, ed è quando la clausola è scritta in modo ambiguo: allora si legge contro chi l'ha scritta, non contro di te (art. 1370 c.c.; App. Napoli n. 2931/2025).

E se sull'auto è caduto un ramo, la polizza può non servire affatto: risponde chi doveva custodire quell'albero (art. 2051 c.c.; Trib. Velletri n. 738/2024).

Intanto fai così: foto con data e luogo, un chicco accanto a una moneta, denuncia subito e non riparare prima della perizia. Quella foto vale più di mille discussioni dopo.

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Photos from Studio Naiade Risarcimenti's post 28/08/2026

«Quattro anni di udienze e adesso mi dicono: prescritto.»

Ce lo sentiamo dire spesso, e quasi sempre chi lo dice è convinto di aver perso anche il risarcimento. Non è così.

Quando l'incidente è anche un reato, i tempi per chiedere i danni non sono i due anni soliti: valgono quelli, più lunghi, del reato (art. 2947, comma 3, c.c.). E se nel primo processo il giudice aveva già riconosciuto il risarcimento, la prescrizione dichiarata in appello non cancella la parte civile: sui danni il giudice deve decidere lo stesso (art. 578 c.p.p.; Corte Cost. n. 182/2021 e n. 2/2026; Cass. pen. n. 1246/2024).

Una condizione però c'è, ed è tutta lì: bisogna essersi costituiti parte civile, all'inizio, non alla fine.

Se hai un processo fermo da anni, facci leggere le carte prima di rinunciare.

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Photos from Studio Naiade Risarcimenti's post 25/08/2026

Il modulo blu, firmato da tutti e due. Pensavi bastasse.

Poi arriva la lettera: «le circostanze del sinistro non risultano provate». E ti chiedi a cosa sia servito firmarlo insieme all'altro conducente.

Serve, eccome. La legge dice che quello che c'è scritto si presume vero, e chi deve provare il contrario è la compagnia, non tu (art. 143, comma 2, Cod. Ass.; Cass. Sez. III, ord. n. 15431 del 3 giugno 2024). Un no generico non basta: senza prove concrete, quel modulo vale.

Un'avvertenza però: vale se è compilato per intero, con dinamica, schizzo e punti d'urto. Un modulo a metà è mezza tutela.

Ti hanno risposto così? Facci leggere il modulo e la lettera prima di replicare.

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Photos from Studio Naiade Risarcimenti's post 25/08/2026
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