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27/06/2026
A PROPOSITO DI GOVERNARE IL # #
Il disastro ferroviario di Viareggio resta una vicenda tragica, ma anche un caso paradigmatico per comprendere il senso autentico del D.Lgs. 231/2001.
Quando si parla di Modello di Organizzazione e Gestione, il rischio è sempre quello di ridurre tutto a una domanda banale: “il modello c’era oppure no?”.
Ma la questione vera è molto più profonda.
Un MOG non è un fascicolo da esibire.
Non è una raccolta ordinata di procedure.
Non è un adempimento formale da collocare in archivio.
È, o dovrebbe essere, il sistema attraverso il quale l’ente individua i propri rischi, li governa, assegna responsabilità, costruisce controlli e attiva flussi informativi capaci di far emergere le criticità prima che diventino eventi irreversibili.
Nel caso Viareggio, il tema centrale non riguarda soltanto la condotta dei singoli, ma anche l’esistenza di una disfunzione organizzativa sistemica: un rischio rilevante non adeguatamente intercettato, presidiato e gestito.
Ed è qui che il Modello 231 mostra tutta la sua importanza.
Un modello realmente idoneo ed efficacemente attuato avrebbe dovuto mappare il rischio connesso alla circolazione di carri ferroviari privi di adeguata tracciabilità documentale; avrebbe dovuto prevedere protocolli chiari per l’acquisizione e la verifica della documentazione manutentiva; avrebbe dovuto attribuire responsabilità precise; avrebbe dovuto alimentare flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza; avrebbe dovuto consentire all’OdV di intercettare anomalie, prassi pericolose o vuoti organizzativi.
Naturalmente, nessun modello può garantire in assoluto l’azzeramento del rischio.
Ma un MOG serio può impedire che il rischio venga ignorato, normalizzato o assorbito come prassi aziendale.
La lezione di Viareggio, letta in chiave 231, è questa: nelle organizzazioni complesse i grandi eventi lesivi raramente nascono da un singolo errore isolato.
Più spesso maturano dentro prassi tollerate, controlli mancati, informazioni che non circolano, responsabilità diluite e rischi che nessuno ha davvero preso in carico.
Il vero Modello 231 serve esattamente a questo: evitare che la disorganizzazione diventi sistema.
E ricordarci che la compliance non è burocrazia.
È prevenzione.
È governo del rischio.
È responsabilità organizzativa.
20/05/2026
La sicurezza sul lavoro non può essere considerata un adempimento formale, né un fascicolo da predisporre solo per “essere a posto” in caso di controllo.
È, prima di tutto, una questione di organizzazione aziendale.
L’articolo richiama un tema centrale: la tutela effettiva dei lavoratori passa dalla capacità dell’impresa di costruire un sistema serio, documentato e concretamente applicato, fatto di procedure, deleghe chiare, valutazione dei rischi, formazione, controlli, vigilanza e aggiornamento continuo.
Un’azienda ben organizzata è un’azienda che previene.
Previene gli infortuni, riduce le aree di improvvisazione, rende più chiari i ruoli e consente a ciascun soggetto della prevenzione — datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, medico competente e lavoratori — di operare dentro un sistema coerente.
Ma vi è anche un altro profilo, spesso sottovalutato: una corretta organizzazione tutela anche il datore di lavoro.
Non perché lo “metta al riparo” automaticamente da ogni responsabilità, ma perché consente di dimostrare che l’impresa ha adottato misure effettive, proporzionate e adeguate alla propria realtà organizzativa. In materia di sicurezza, infatti, non conta solo ciò che è scritto: conta ciò che è realmente attuato, controllato e aggiornato.
Il vero punto non è avere documenti, ma avere un sistema che funzioni.
Per questo i modelli organizzativi, i protocolli interni, il sistema delle deleghe, la formazione e la vigilanza non devono essere percepiti come costi burocratici, ma come strumenti essenziali di prevenzione, responsabilità e buona gestione dell’impresa.
La sicurezza non si improvvisa il giorno dell’ispezione o, peggio, dopo un infortunio.
Si costruisce prima, con metodo, continuità e consapevolezza.
Ed è proprio qui che l’organizzazione aziendale diventa il primo presidio di tutela: per i lavoratori, per l’impresa e per chi è chiamato ogni giorno ad assumere decisioni e responsabilità.
05/04/2026
25/08/2025
Modelli 231: le prassi che i giudici non perdonano.
Le ultime sentenze (Cass. pen. 21704/2023, 2768/2025, 4553/2025) confermano:
• Modelli “copia e incolla” = inefficaci
• Assenza di risk assessment = responsabilità dell’ente
• OdV di facciata = nullità dei controlli
• Whistleblowing e formazione inesistenti = modello inattuale
Il 231 non è un certificato né un documento da archiviare: deve essere un sistema di gestione effettivo, aggiornato, operativo e integrato nella governance.
Un modello inefficace espone l’azienda a sanzioni pesanti e responsabilità penali
27/11/2024
La Corte di Cassazione delinea gli spazi di responsabilità dell’intero C.d.A. – pur in presenza di delega gestoria - per omicidio colposo derivante da violazione della normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. (Cass. Pen. Sez La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40682 del 2024, si è pronunciata in ordine ai presupposti di ascrizione di responsabilità nei confronti dell’intero C.d.A. – pur in presenza di apposita delega gestoria – per il decesso di un lavoratore ascrivibile a plurimi profili di violazione de...
01/10/2024
Entro il 2 novembre 2024 le strutture turistiche destinate agli affitti brevi saranno obbligate ad adeguarsi a nuovi obblighi in termini di sicurezza antincendio e CIN.
A stabilirlo è il DL 145/2023 poi convertito nella Legge n.191/2023 che ha ufficialmente istituito la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) che permetterà di catalogare tutte le strutture ricettive non alberghiere quali bed and breakfast, case vacanze, affittacamere, agriturismi, campeggi e tutte le locazioni turistiche e affitti brevi, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale.
La Legge n.191/2023 prevede inoltre una serie di requisiti minimi di sicurezza da rispettare nel caso in cui si tratti di locazioni per affitti brevi in forma imprenditoriale e non imprenditoriale.
Devono rispondere ai requisiti minimi di sicurezza tutte le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve o di locazione per finalità turistiche, anche se avviate prima dell’entrata in vigore della Legge.
Tutte le strutture (sia imprenditoriali che non imprenditoriali) dovranno essere munite di:
dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti ;
estintori portatili a norma di legge almeno uno ogni 200 m2 di pavimento.
Le sanzioni per i locatari di Affitti brevi che non si adegueranno ai nuovi obblighi saranno applicate a partire dal 2 novembre secondo il seguente schema:
mancanza di CIN, multa da 800 a 8.000 euro in base alla grandezza dell’immobile:
mancata esposizione del CIN, multa tra i 500 ed i 5.000 euro;
mancato rispetto dei requisiti di sicurezza, multa tra i 600 e i 6.000 euro per ogni singola violazione;
attività imprenditoriale senza SCIA, multa tra i 2.000 e i 10.000 euro in base alle dimensioni della struttura.
06/07/2024
l Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) contenente 45 indici di sostenibilità per le Piccole e Medie Imprese (PMI).
Il rispetto di tali indici aiuteranno le PMI a evitare future difficoltà nell'accesso al credito e a evitare un aumento dei costi dei finanziamenti.
L'iniziativa mira anche a promuovere strategie di finanza sostenibile per supportare la transizione verso un'economia più green e sostenibile.
17 degli indici rappresentati, sono considerati di priorità 1 e quindi avranno un'importanza maggiore rispetto agli altri.
Per quanto riguarda la governance e le procedure anticorruzione, il codice etico e il modello ex D.Lgs. 231/01 rivestono un ruolo cruciale.
L’IMPORTANZA DI DOTARSI DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO 231
Il Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione, con decreto del 6 giugno 2024, ha disposto l’applicazione della misura dell’amministrazione giudiziaria, di cui all’art. 34 d.lgs. 159/2011, nei confronti di una nota società operante nel settore della moda per sfruttamento del caporalato.
Nella richiesta della Procura di Milano è rappresentato “che i grandi marchi, mostrano una generalizzata carenza di modelli organizzativi ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed un sistema di internal audit fallace, con ciò integrando i presupposti di cui all’art. 34 d.lgs. 159/2011, atteso che tali carenze organizzative e tali mancati controlli agevolano colposamente soggetti raggiunti da corposi elementi probatori in ordine al delitto di cui all’art. 603 – bis c.p.”
Di seguito il link con il provvedimento citato.
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