Snals Confsal Rimini

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11/09/2026

RINUNCIA ALLA SUPPLENZA ASSEGNATA O MANCATA PRESA DI SERVIZIO

L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della supplenza.

Pertanto, l’aspirante al quale venga assegnata una sede precedentemente indicata non può successivamente rifiutarla senza conseguenze, anche se la sede era stata collocata tra le ultime preferenze.

La rinuncia alla supplenza assegnata o la mancata assunzione di servizio entro il termine stabilito dall’Amministrazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto o al 30 giugno:

dalle G*E;
dalle GPS;
dalle graduatorie d’istituto, in caso di esaurimento o incapienza delle G*E e delle GPS;
attraverso la procedura degli interpelli.

La sanzione riguarda:

tutte le classi di concorso;
tutte le tipologie di posto;
tutti gli ordini e gradi d’istruzione per i quali l’aspirante abbia titolo;
l’intero periodo di vigenza delle graduatorie, quindi sia l’anno scolastico 2026/2027 sia l’anno scolastico 2027/2028.
Tali aspiranti non possono partecipare nemmeno alle successive fasi di attribuzione delle supplenze al 31 agosto o al 30 giugno, comprese quelle relative a disponibilità sopraggiunte.

Resta possibile ottenere esclusivamente supplenze brevi e temporanee dalle graduatorie d’istituto.

Rispetto al precedente biennio, quindi, la sanzione non è più limitata al solo anno scolastico nel quale si è verificata la rinuncia o la mancata presa di servizio, ma si estende all’intero biennio di validità delle graduatorie.

ABBANDONO DEL SERVIZIO DA G*E O GPS

Per abbandono si intende l’interruzione dell’incarico dopo avere già assunto servizio.

L’abbandono comporta la perdita della possibilità di ottenere qualsiasi tipologia di supplenza:

annuale al 31 agosto;
fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno;
breve o temporanea;
da G*E, GPS, graduatorie d’istituto e interpelli.
La sanzione riguarda tutte le classi di concorso e le tipologie di posto di ogni grado d’istruzione e si applica per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie, quindi per entrambi gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.

Non resta, dunque, nemmeno la possibilità di ottenere supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto.

Questa costituisce una delle principali novità rispetto all’O.M. n. 88/2024, in base alla quale l’abbandono di una supplenza da G*E o GPS non precludeva le supplenze brevi da graduatoria d’istituto.

L’O.M. n. 27/2026 non prevede, inoltre, una generale esclusione della sanzione in presenza di un giustificato motivo.

SUPPLENZE CONFERITE DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO

Occorre distinguere la rinuncia a una proposta formulata direttamente da una scuola dall’abbandono della supplenza dopo avere assunto servizio.

RINUNCIA A UNA SUPPLENZA SU POSTO COMUNE

La rinuncia a una proposta contrattuale, alla sua proroga o alla sua conferma, anche a titolo di completamento, su posto comune comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già accettato un’altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze:

dalla specifica graduatoria d’istituto della scuola che ha formulato la proposta;
per il medesimo insegnamento;
per il corrispondente posto di sostegno dello stesso grado d’istruzione;
limitatamente all’anno scolastico di riferimento.
La sanzione riguarda, quindi, soltanto la specifica graduatoria d’istituto della scuola dalla quale è arrivata la convocazione.

Esempio

Un aspirante è inserito, presso la stessa scuola secondaria di secondo grado, nelle graduatorie d’istituto per A-11, A-12 e sostegno ADSS.

Se rinuncia a una proposta per A-11, per l’intero anno scolastico non potrà più essere convocato da quella specifica scuola:

per A-11;
per il corrispondente posto di sostegno ADSS.
Potrà invece:

essere convocato dalla stessa scuola per A-12;
essere convocato da altre scuole per A-11 o ADSS;
ricevere eventuali nomine da G*E o GPS;
ottenere supplenze per altri gradi d’istruzione.

RINUNCIA A UNA SUPPLENZA SU POSTO DI SOSTEGNO

La rinuncia a una proposta di assunzione, alla proroga o alla conferma, anche a titolo di completamento, su posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già accettato un’altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze:

dalla specifica graduatoria d’istituto della scuola che ha formulato la proposta;
per il medesimo posto di sostegno;
per tutte le classi di concorso e tipologie di posto dello stesso grado d’istruzione;
limitatamente all’anno scolastico di riferimento.
Esempio

Un aspirante specializzato sul sostegno è inserito, presso una scuola secondaria di secondo grado, nelle graduatorie d’istituto per A-11, A-12 e sostegno ADSS.

rinuncia a una proposta per ADSS, per l’intero anno scolastico non potrà più essere convocato da quella specifica scuola:

per ADSS;
per A-11;
per A-12;
per eventuali altre classi di concorso o tipologie di posto dello stesso grado.
Potrà invece essere convocato:

da altre scuole per ADSS, A-11 o A-12;
dalla stessa scuola per insegnamenti o posti appartenenti a un diverso grado d’istruzione;
dalle G*E o dalle GPS.

MANCATA RISPOSTA O MANCATA PRESA DI SERVIZIO DA GRADUATORIA D’ISTITUTO

La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione oppure la mancata risposta, nei termini previsti, a una proposta contrattuale che debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario equivale alla rinuncia esplicita.

Si applicano, quindi, le medesime conseguenze previste per la rinuncia a una proposta su posto comune o di sostegno.

ABBANDONO DEL SERVIZIO DA GRADUATORIA D’ISTITUTO

L’abbandono di una supplenza conferita da graduatoria d’istituto comporta la perdita della possibilità di ottenere qualsiasi supplenza:

da G*E;
da GPS;
da tutte le graduatorie d’istituto;
attraverso gli interpelli;
per tutte le classi di concorso e tipologie di posto;
per ogni ordine e grado d’istruzione;
per l’intero biennio 2026/2028.

sanzione riguarda anche le supplenze brevi e temporanee.

Non è più valida, quindi, la precedente regola secondo cui l’abbandono di una supplenza conferita da graduatoria d’istituto produceva conseguenze esclusivamente sulle graduatorie d’istituto, lasciando ferma la possibilità di essere convocati da G*E e GPS.

Con l’O.M. n. 27/2026 l’abbandono, indipendentemente dalla graduatoria utilizzata per il conferimento dell’incarico, determina l’esclusione da qualsiasi supplenza per l’intero periodo di validità delle graduatorie.

QUANDO È POSSIBILE LASCIARE UNA SUPPLENZA BREVE

Il docente in servizio su una supplenza breve e temporanea può lasciare tale incarico per accettare una supplenza:

annuale al 31 agosto;
fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.
Si tratta di una facoltà e non di un obbligo.

Pertanto, qualora il docente preferisca mantenere la supplenza breve già in corso e non accettare la nuova proposta al 31 agosto o al 30 giugno, non incorre nella sanzione prevista per la rinuncia e conserva l’incarico precedentemente conferito.

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