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Contenzioso fiscale in tutti i gradi di giudizio sia dinanzi alle corti nazionali sia dinanzi quelle internazionali.
07/08/2026
Una s.r.l. conferisce in trust tutti i propri beni. Il creditore personale del socio di maggioranza può farlo revocare?
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 23811/2026, stabilisce di no, ribadendo il principio di autonomia soggettiva e patrimoniale della società rispetto al socio.
Il motivo è nel presupposto stesso dell'azione revocatoria: l'atto dispositivo che si assume pregiudizievole deve provenire dal debitore di chi agisce in giudizio. Chi è creditore del socio non è, per ciò solo, creditore anche della società, e l'atto di dotazione del trust è riferibile alla società.
Lo schermo societario si supera solo in ipotesi eccezionali: società unipersonali o abuso della personalità giuridica, con partecipazioni di minoranza fittizie e gestione in realtà individuale. Detenere l'80% non basta: semmai conferma l'esistenza di un centro di imputazione distinto.
Manca inoltre un vantaggio concreto. Anche a revoca ottenuta i beni tornerebbero alla società, che il creditore non potrebbe aggredire non essendone creditore. E il ripristino del valore della quota resta, per la Corte, una mera congettura economica.
Cosa resta al creditore: aggredire la partecipazione del proprio debitore, non il patrimonio sociale.
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30/07/2026
Strategie, risultati e... la giusta pausa. 🥂
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29/07/2026
L'Ufficio riduce la pretesa in autotutela a giudizio già incardinato. La lite si chiude?
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 20806/2026, ha stabilito di no. La modificazione in diminuzione dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria: si limita a ridurre quella preesistente. Non è quindi un atto nuovo, ma una revoca parziale del precedente.
Il passaggio decisivo sta nella qualificazione. Non si tratta di autotutela sostitutiva: l'atto originario non viene rimpiazzato, ma solo ridotto nel quantum, restando fermi i presupposti costitutivi del rapporto tributario.
Da qui la conseguenza processuale: l'atto impugnato resta vigente, sia pure recante una minore pretesa. Permangono l'interesse dell'Amministrazione a vedere riconosciuto il proprio credito e quello del contribuente a negare la pretesa, e il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla fondatezza di quella residua.
La regola è operativa: ciò che conta è quello che l'atto fa in concreto, non l'etichetta che gli si attribuisce.
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28/07/2026
Un accertamento intestato a una società che non esiste più, notificato a chi ne era socio. Va impugnato o si può attendere?
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 24064/2026, stabilisce che quando l'atto notificato al socio ne indica nominativamente la veste di responsabile in solido, l'onere di proporre ricorso grava su di lui.
Il presupposto è il fenomeno successorio: con la cancellazione dal Registro delle imprese le obbligazioni della società non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci. Da qui la validità della notifica agli ex soci di un atto intestato alla società estinta, senza necessità di atti specificamente intestati ai singoli.
L'effetto dell'inerzia è netto: l'atto diviene definitivo e gli atti successivi della riscossione possono essere contestati soltanto per vizi propri.
Resta però un piano distinto. La responsabilità patrimoniale propria del socio, ex art. 36 del DPR 602/73, va fatta valere con un avviso autonomo e motivato, e le Sezioni Unite stabiliscono che non può essere accertata per la prima volta nel giudizio sull'originario debito sociale.
Il raccordo tra i due piani è il profilo ancora da definire.
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20/07/2026
Comprare criptovalute con il provento di un'imposta non versata può aprire un secondo reato, distinto da quello fiscale.
È il quadro tracciato dalla Corte di cassazione penale con la sentenza n. 26731/2026. La pronuncia è resa in fase cautelare, con imputazioni ancora provvisorie: nessuna decisione sulla responsabilità nel merito. Ma è l'occasione per fissare due punti importanti — uno tributario e uno penale.
Nel carosello: perché le plusvalenze su cripto erano imponibili anche prima del 2022, quando la sottrazione fraudolenta si perfeziona, come il risparmio d'imposta può diventare "utilità" di un altro delitto, e perché le criptovalute vengono qualificate come beni.
Operi con asset digitali o assisti chi lo fa? Il tema merita attenzione.
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07/07/2026
Agevolazione prima casa decaduta e cartella "tardiva"? Attenzione ai termini.
Chi acquista la prima casa con IVA agevolata al 4% e rivende prima dei cinque anni perde il beneficio: l'Agenzia recupera la maggiore IVA (aliquota al 10%) con avviso di liquidazione e, se non pagato, con la cartella.
La Corte di cassazione (ord. 22669/2026) stabilisce che, per accertamento e riscossione, il disconoscimento dell'agevolazione prima casa segue la disciplina dell'imposta di registro, anche quando il tributo recuperato è l'IVA.
Conseguenza pratica: alla cartella si applicano i termini di prescrizione, non la decadenza dell'art. 25 DPR 602/73. Divenuto definitivo l'atto, il recupero soggiace a prescrizione: 10 anni per l'imposta, 5 anni per sanzioni e interessi.
In continuità con l'orientamento consolidato, la Corte cassa con rinvio.
Cartella su agevolazione prima casa? Scrivici in DM.
03/07/2026
Violazione prima del concordato? La sanzione resta piena.
Una società in concordato preventivo con continuità aziendale riceve una cartella per debiti erariali sorti prima della procedura. La procedura riduce sanzioni e interessi? Non nel modo che si potrebbe pensare.
La Corte di cassazione (ord. 22358/2026) stabilisce che, quando il presupposto della violazione è anteriore all'apertura del concordato, la sanzione si cristallizza in misura piena. Gli interessi, sospesi "agli effetti del concorso" dall'art. 55 l.fall., continuano a decorrere fuori dal concorso: in cartella non sono illegittimi, solo inopponibili alla procedura.
Diverso è il caso della decadenza dalla rateazione (art. 3-bis), dove il beneficio ridotto è già acquisito e si cristallizza ridotto. La Corte cassa con rinvio al giudice di merito.
Cartella in pendenza di concordato? Scrivici in DM.
02/07/2026
Le osservazioni al PVC vanno riscontrate una per una, oppure basta una motivazione complessiva?
Con la sentenza n. 6969/2026 la Corte di cassazione torna sul contraddittorio endoprocedimentale. Una società contribuente lamentava un contraddittorio solo apparente: le osservazioni presentate dopo il processo verbale di constatazione erano state riportate nell'avviso di accertamento, ma non — secondo la difesa — effettivamente valutate.
I punti della pronuncia:
- Resta valido l'avviso che non menziona analiticamente le osservazioni ex art. 12, comma 7, dello Statuto: l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di valutarle, non di esplicitare la valutazione nell'atto.
- Nel caso, la Corte stabilisce che la trascrizione delle osservazioni senza rigetto analitico integra un rigetto implicito, desumibile dalla consequenzialità logica della motivazione.
- Sul nuovo art. 6-bis (che richiede una motivazione «con riferimento» alle osservazioni non accolte): dichiarato non applicabile ratione temporis, ma per la Corte neppure la riforma imporrebbe una risposta analitica.
Il nodo aperto: la dottrina sostiene che, se il rigetto implicito basta, la portata innovativa dell'art. 6-bis rischia di ridursi. Resta da capire se la norma introduca un onere motivazionale effettivamente rafforzato.
Contraddittorio e motivazione degli atti impositivi? Scrivici in DM.
22/06/2026
Un accertamento fondato sui conti bancari può reggere anche senza un’autorizzazione motivata?
Quando la pretesa si basa sui dati dei rapporti finanziari, tutto parte da un atto spesso poco considerato: l’autorizzazione ad accedere a quei rapporti, prevista dall’art. 32 DPR 600/73 e dall’art. 51 DPR 633/72.
Con l’ordinanza n. 19956/2026 la Cassazione precisa che quell’autorizzazione — pur restando un atto interno e preparatorio — deve preesistere alle indagini e recare un contenuto minimo, tale da rendere verificabili, anche ex post, presupposti, oggetto e limiti dell’accesso.
Il riferimento è alla cornice sovranazionale: l’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo nel caso Ferrieri e Bonassisa, e gli artt. 7, 8 e 52 della Carta UE.
La conseguenza: se l’autorizzazione manca o è inidonea, la documentazione bancaria viene ritenuta inutilizzabile e l’avviso è invalido per la sola parte che vi si fonda. Resta una questione da eccepire per tempo, non rilevabile d’ufficio, con controllo del giudice tributario in un momento successivo.
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17/06/2026
Bonus facciate e crediti d’imposta: un punto fermo dalla Cassazione.
Per i bonus edilizi diversi dal superbonus, lo sconto in fattura e la cessione del credito presuppongono lavori effettivamente eseguiti. È quanto ribadisce la Cassazione penale: se i lavori non sono nemmeno iniziati, il credito generato è inesistente e, come tale, non cedibile né compensabile.
Nel caso esaminato, alcuni condomìni avevano optato per lo sconto in fattura e l’impresa aveva generato e poi ceduto o compensato i crediti, ma i lavori non erano partiti: per i giudici i crediti erano inesistenti e il sequestro è stato confermato. Non rileva la disponibilità a eseguire le opere in un secondo momento, né il criterio di cassa, che vale solo quando è il contribuente a detrarre direttamente in dichiarazione.
Resta sullo sfondo un tema discusso: nel 2021 la prassi di MEF e Agenzia ammetteva la generazione anticipata del credito, mentre la giurisprudenza successiva richiede i lavori già eseguiti.
Nel carosello: la regola, il caso, il perché e la differenza con il superbonus.
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